Il ‘diritto all’oblio’ degli utenti su internet non ha portata mondiale per i motori di ricerca come Google ma riguarda solo gli Stati membri dell’Ue. Ha stabilito così la corte di giustizia europea dando ragione a Google nella disputa tra il colosso dei contenuti web e la Commissione nazionale informatica delle libertà francese, che nel 2016 costrinse il motore di ricerca a pagare 100 mila euro con l’accusa di limitare il “diritto all’oblio” solo nella sua versione europea. Dunque, tradotto: se un signor Rossi di Viterbo, o ovunque nel territorio nazionale, voglia richiedere il “diritto all’oblio” per una notizia su di lui che circola sul web perché “inadeguata, irrilevante, non più pertinente o eccessiva”, lo può fare, ma il motore lo cancellerà solo nelle piattaforme europee mentre rimarrà a portata di click nelle altre parti del mondo. Una sentenza che farà discutere perché si pone nel sottile tracciato dove libertà di stampa e libertà dell’individuo a godere della propria privacy cercano di convivere a volte sgomitando.
Per i contenuti web a partire dal maggio del 2014 qualcosa era cambiato, dopo che la Corte di Giustizia Europea aveva stabilito che le persone hanno il diritto all’oblio nei risultati web, per notizie ormai obsolete, non pertinenti o eccessive. Un iter lungo, che è partito nel lontano 1998, quando la sentenza su Mario Costeja Gonzalez fece da apripista nel tutelare questo diritto. Allora, Google fu obbligata a rimuovere dai propri server un pezzo della “Vanguardia” (un giornale catalano) in cui si parlava di un immobile che avevano pignorato al signore in questione. Da allora sono cominciati i quesiti. Prevale il diritto all’oblio o la libertà di stampa? Chi può chiedere l'”oblio”? Quando è necessario privilegiare la privacy degli individui a tutti i costi? Quando un contenuto cessa di avere rilevanza pubblica? A chi tocca la scelta: a un soggetto privato, come Google e gli altri motori di ricerca, o a un soggetto pubblico come una commissione?
Oggi la corte fa un passo in avanti determinando che il diritto all’oblio ha la sola valenza entro i confini di Schengen ma non vale per le altre parti del mondo.